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Maternità e lavoro: quali sono i diritti delle mamme lavoratrici?

17-10-2020 07:02

Valentina Raccuia

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Maternità e lavoro: quali sono i diritti delle mamme lavoratrici?

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Nel periodo storico che stiamo attualmente vivendo a causa dell’emergenza COVID argomenti quali le tutele e i diritti dei genitori lavoratori, e soprattutto delle madri lavoratrici, sono diventati ancor più di fondamentale importanza rispetto al passato, in quanto con la chiusura delle scuole ed il possibile futuro disagio sempre in agguato il supporto alle famiglie è di fondamentale importanza.



Analizziamo quali sono e come funzionano gli strumenti che la normativa vigente offre alle mamme lavoratrici dipendenti e, più in generale, ai genitori:



DIVIETO DI LICENZIAMENTO



Uno dei più significativi interventi in materia è stato attuato con l’art. 54 del D.Lgs. 151/2001, il quale sancisce la non licenziabilità della lavoratrice dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio. 



Tale regola non si applica nel caso di colpa grave della lavoratrice, chiusura dell’azienda o scadenza contratto. 



Qualora la lavoratrice venga licenziata per cause diverse da quelle citate il licenziamento è nullo, così come lo è anche nel caso in cui avvenga a seguito della richiesta di permessi di congedo parentale o allattamento.



CONGEDO DI MATERNITA’



Si tratta di un periodo flessibile di astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi, i quali possono variare in base al parere del medico specialista o del medico competente sulla salute nei luoghi di lavoro. La retribuzione erogata in tale periodo prende il nome di “indennità d maternità” e corrisponde all’ 80% dello stipendio.



CONGEDO PARENTALE



Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dei genitori per un periodo massimo di 10 mesi nei primi 12 anni di vita del figlio. Può essere richiesto da entrambi i genitori per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Durante l’emergenza COVID è stato introdotto anche un congedo parentale straordinario che potrebbe essere reintrodotto nel caso di scuole o classi sottoposte a quarantena.



CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO



I genitori, alternandosi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio fino ai suoi 3 anni. Dai 3 agli 8 anni l’astensione è di massimo 5 giorni. Tale congedo non è retribuito.



DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO



Tale divieto impedisce al datore di lavoro di adibire la lavoratrice ad attività ricomprese nella fascia di lavoro cd. notturno, ossia tra la mezzanotte e le 6 del mattino, dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita.



A tale divieto si aggiunge la facoltà di ottenere, con accoglimento automatico, l’esonero dal lavoro notturno fino ai tre anni di età del bambino, ovvero se unica affidataria di  minore di 12 anni o, infine, se si ha a proprio carico un familiare portatore di handicap .



PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI



La madre lavoratrice ha il diritto di assentarsi legittimamente dal lavoro usufruendo di permessi orari retribuiti per sottoporsi ai controlli ed esami relativi alla gravidanza. La lavoratrice dovrà produrre apposita documentazione attestante l’espletamento dell’esame e la durata dell’orario dello stesso.



ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA SEDE DI LAVORO



I lavoratori del pubblico impiego possono usufruire di questa ulteriore tutela fino ai 3 anni del bambino la quale permette di chiedere l’assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore lavora, a condizione che esista un posto vacante e di pari livello retributivo.



RIPOSI GIORNALIERI POST PARTUM O “ALLATTAMENTO”



La madre lavoratrice ha il diritto di poter beneficiare, entro il primo anno di vita del figlio, di due periodi di astensione quotidiana dal lavoro di un’ora ciascuno, al fine di provvedere all’assistenza e alle necessità del bambino. La concessione di tale periodi ha come  presupposto una giornata lavorativa non inferiore alle sei ore, altrimenti spetta soltanto un’ora.



Tali permessi vengono riconosciuti anche ai padri lavoratori, alle seguenti  condizioni:  madre  deceduta o affetta da grave infermità; affidamento esclusivo del figlio; rinuncia ai permessi della madre lavoratrice dipendente.



In caso di parto plurimo questi periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite dal padre lavoratore, anche contemporaneamente alla madre.



Per quanto riguarda la retribuzione, tali ore sono considerate ore lavorative e retribuite come tali.



Queste su esposte sono i diritti attualmente in vigore, in attesa che le proposte in discussione parlamentare sulle altre misure quali assegno unico per i figli, bonus e congedi di paternità vengano approvate o attuate al più presto a  sostegno delle famiglie.



Articolo scritto: Avv. Valentina Raccuia


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