image-391

Catania Family Lab

info@cataniafamilylab.it

Vai a Facebook

Cercaci su Instagram

 

COLLEGAMENTI VELOCI


facebook
instagram

Il magazine delle famiglie

Idee, news e informazioni utili


facebook
instagram
phone
messenger
whatsapp

Il mondo delle esenzioni: come muoversi per poterne usufruire

10-09-2018 12:09

Jula Gagliano

Mondo genitori, Family News, I professionisti, Commercialista,

Il mondo delle esenzioni: come muoversi per poterne usufruire

L’esenzione è un’agevolazione prevista dal nostro Sistema Sanitario Nazionale.Ma se hai dubbi su quale tipo di esenzione puoi usufruire e come funzion

esenzioniperlafamiglia-catania-family-lab-1611572790.png

 

L’esenzione è un’agevolazione prevista dal nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Ma se hai dubbi su quale tipo di esenzione puoi usufruire e come funziona per poterla richiedere, continua a leggere l'articolo e cercheremo di fare chiarezza.

 

Innanzitutto devi sapere che nel nostro SSN esistono diversi tipi di esenzione:

 

 

  • per reddito per malattie croniche
  • per malattie rare
  • per diagnosi precoce tumori
  • per invalidità
  • per gravidanza
     

Spesso capita che i medici di base non diano le giuste dritte per muoversi bene e poter beneficiare delle esenzioni che ci spettano di diritto e che ci farebbero risparmiare un bel po’ di soldini.

 

Analizziamo i diversi tipi di esenzione.

Esenzione per reddito

 

Si può ottenere se il reddito del nucleo familiare non supera i 36.151,98 euro. Tale importo può subire variazioni solo con modifica legislativa. Rientrano in tale tipologia di esenzioni il

minore di 6 anni o chiunque abbia più di 65 anni che non superi il limite fissato.

 

Quando si parla di reddito di nucleo familiare deve intendersi la somma dei singoli redditi prodotti dai componenti del nucleo. Fanno parte del nucleo tutti i familiari fiscalmente a carico ed il coniuge anche se non è fiscalmente a carico.


Attenzione a non confondere il reddito IRPEF e l’ISEE perché sono due cose completamente diverse.
 

Se i genitori non sono coniugati il minore appartiene al genitore di cui è fiscalmente a carico.


Questa esenzione può essere richiesta anche dai soggetti disoccupati e dai pensionati al minimo ed in tal caso il tetto massimo dei redditi è fissato in 8.263,31.

Tale tipo di esenzione va richiesta all’Asl di appartenenza compilando l’apposito modulo.

 

L’esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

 

L’esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche. Esse sono classificate in fasce. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

 

 

Esenzione per malattie rare

 

Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.

 

E’ previsto che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

 

In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all’accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

 

Ai fini dell’esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.

 

Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affette.

 

Esenzione per malattie croniche

 

Chi è affetto da una malattia cronica o invalidante ha diritto a beneficiare di questa esenzione. La lista delle malattie croniche viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale.

 

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza

dell’assistito sulla base della certificazione della malattia. Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.

 

Sulla base di tale certificazione, l' Azienda sanitaria di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia/condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione (attestato di esenzione).

 

Le prestazioni in esenzione sono individuate da un apposito pacchetto prestazionale che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

 

Se l'assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.

 

Per alcune malattie e condizioni, le prestazioni non sono identificate puntualmente in quanto le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il medico le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche del singolo caso.

 

Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

 

Si può chiedere esenzione anche per più patologie croniche.

 

Esenzione per invalidità

 

L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della propria Asl di residenza. La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata all’ INPS per via telematica. L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra. L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

 

Sulla base della certificazione rilasciata da uno di questi enti l’asl di residenza rilascerà un apposito attestato.

 

L’esenzione prevista a favore delle vittime del terrorismo e stragi di tale matrice si estende anche ai familiari, inclusi i familiari dei deceduti.

 

L’esenzione prevista a favore delle vittime del dovere si estende solo ai familiari superstiti.

 

Esenzione diagnosi precoce tumori

 

Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

 

  • la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

 

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.

 

Esenzioni per gravidanza

folicacidinp-300x192-.jpg

Tale tipologia di esenzione è totalmente indipendente dalle altre.

 

 

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998.

 

 

In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:

 

 

  • le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche
  • alcune analisi, elencate nell’allegato A al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista
  • gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C al Decreto, prescritte dallo specialista
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.
     

 

La prescrizione può essere effettuata sia dal medico di medicina generale sia dallo specialista pubblico, compreso lo specialista operante nell’ambito dei consultori familiari.

 

E’, tuttavia, necessaria la prescrizione del medico genetista o dello specialista pubblico nei seguenti casi:

 

 

  • prestazioni rese in funzione preconcezionale dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie (medico genetista o specialista pubblico)
  • prestazioni ulteriori rese in funzione preconcezionale dirette ad accertare eventuali difetti genetici (medico genetista o specialista pubblico)
  • prestazioni ulteriori rese nel corso della gravidanza in presenza di condizioni patologiche della donna che comportino un rischio materno o fetale (specialista pubblico)
  • prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 - Sezione C(medico genetista o specialista pubblico) al DPCM 12 gennaio 2017.
     

 

Sono previste delle esenzioni anche per l’uomo e per la coppia indicate nell’allegato 10 - Sezione A al DPCM 12 gennaio 2017

 

(scarica e stampa il modulo)


allegato A esenzioni in gravidanza