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Il diritto all'indennità di frequenza ex legge 104/92 e all'insegnante di sostegno

09-04-2018 06:06

Valentina Raccuia

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Il diritto all'indennità di frequenza ex legge 104/92 e all'insegnante di sostegno

La  legge 104/92 è la normativa di riferimento in materia di disabilità: a chi spetta e come si richiede.

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La  legge 104/92 è la normativa di riferimento in materia di disabilità: essa è rivolta ai soggetti che presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressive, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione”, come sancito dall’art. 3 della stessa.

 

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

 

Per averne diritto è necessario avere un reddito non inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

 

Al contrario di quanto si possa pensare, il diritto all’indennità di frequenza non spetta soltanto ai bambini con handicap molto gravi, ma ne hanno diritto anche i bambini diabetici, dislessici, iperattivi e  celiaci, di conseguenza per le famiglie con difficoltà economiche e che affrontano le problematiche quotidiane delle patologie dei loro bambini tale prestazione costituisce un supporto importante.

Come si accede all'indennità di frequenza?

Bisogna presentare autonomamente o tramite CAF la domanda all’INPS. Il minore verrà sottoposto ad accertamenti sanitari da parte di una commissione dell’ASL, la quale valuterà la patologia ed emetterà un verbale che potrà avere due esiti:

  • handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1 Legge 104/92)
  • handicap in situazione azione di gravità (art. 3 comma3).

La prestazione economica sarà riconosciuta solo nel secondo caso, mentre il primo prevede il diritto solamente all’insegnante di sostegno.

 

Invero, se la situazione di gravità non viene riconosciuta non si devono perdere le speranze perché il verbale dell’ASL si può impugnare, tramite un legale di fiducia, entro sei mesi dal ricevimento,  presso le competenti autorità giudiziarie per vedere riconosciuto il proprio diritto.

 

E l'insegnante di sostegno?

 

Passando ad analizzare il diritto all’insegnante di sostegno, dobbiamo innanzitutto sottolineare che l’istruzione viene considerata come un tramite per l’integrazione sociale e lo si rimarca in diversi punti della Legge 104/92.

 

Gli articoli 8 e 12 di tale legge sottolineano l’importanza del concetto di istruzione come diritto dalla scuola materna fino all’università, di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione  e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Stessa cosa vale per la possibilità di estendere l’attività educativa con proposte extrascolastiche.

 

Nel corpo della legge si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale, mettendo in rilievo sia le possibilità di apprendimento, che di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate. Tale profilo deve essere aggiornato al termine della scuola materna, elementare e  media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.

 

Nel caso degli asili nido, è previsto che le unità sanitarie locali possano adeguarne l’organizzazione ed il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap.

 

L’articolo 14 è dedicato al ruolo degli insegnanti di sostegno, con particolare focalizzazione sul loro aggiornamento costante e sul confronto fra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l’esperienza scolastica dello studente disabile.

 

Di recente la riforma della “Buona scuola” (Legge n. 107/2015) ha previsto delle modifiche alla Legge 104, delegando il Governo, entro diciotto mesi, ad adottare uno o più decreti delegati che dovranno avere come obiettivi la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

 

In particolare, il Governo è chiamato ad intervenire nei seguenti ambiti, tra i più importanti:

  • La ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.
  • La revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante per l’intero ordine o grado di istruzione.
  • La previsione dell’obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
  • La previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità soggetti all’obbligo scolastico, ma temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.
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